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Come puoi donare
Puoi sostenere Altrove con una donazione in uno dei seguenti modi:
1. Bonifico bancario
Intestatario: Altrove APS
IBAN: IT66W0709142830000000159783
Causale: “Erogazione liberale a favore di Altrove APS”
2. Altri metodi tracciabili
A seconda degli strumenti che attiveremo, potrai effettuare la tua erogazione liberale anche tramite,
ad esempio:
• carta di credito o debito;
• piattaforme di pagamento online;
• altri sistemi che garantiscano la tracciabilità del versamento.
In tutti i casi, indica sempre nella causale “Erogazione liberale” e conserva la ricevuta del pagamento.
FAQ
Che cos’è un’erogazione liberale
Per erogazione liberale si intende una donazione volontaria in denaro o in natura, senza alcun
obbligo di controprestazione: non è l’acquisto di un servizio o di un biglietto, ma un gesto gratuito
di sostegno alle finalità dell’associazione.Altrove APS è un’Associazione di Promozione Sociale con codice fiscale 96056410796, iscritta al
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); per questo le donazioni a nostro favore
rientrano tra le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore previste dal Codice del Terzo
Settore (D.Lgs. 117/2017).Cosa rendi possibile con la tua donazione
Ogni erogazione liberale, grande o piccola, per noi fa la differenza.
Con il tuo contributo possiamo:
• portare nuovi spettacoli a Vibo Valentia: teatro, musica, stand up comedy e progetti
alterativi che arricchiscono l’offerta culturale della città.
• sostenere laboratori, percorsi formativi e incontri dedicati a giovani, studenti,
appassionati e nuovi pubblici;
• mantenere eventi gratuiti o accessibili, per non escludere chi ha meno possibilità
economiche.
• coinvolgere professionalità e volontari under 30 del territorio, contribuendo a creare
lavoro culturale e occasioni di crescita qui, e non altrove.La tua donazione è un investimento in un ecosistema culturale più vivo, inclusivo e aperto al futuro.
Puoi contribuire anche con il tuo 5×1000
Facciamo cultura a Vibo Valentia
Volontari under 30 in Altrove
Progetti portati a termine con successo di pubblico
Associati nei primi 6 mesi di attività
AGEVOLAZIONI FISCALI
ALTROVE è una associazione di promozione sociale (L. 383/2000), iscritta nel Registro nazionale degli enti del terzo settore e come tale tutte le donazioni a favore di ALTROVE sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati ad ALTROVE recanti la clausola “non trasferibile”, carte di credito, anche prepagate.
ALTROVE è anche tra le associazioni beneficiarie del contributo del 5xmille dell’IRPEF – Codice fiscale 96049710799- Elenco Onlus e volontariato
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il Codice del Terzo Settore (CTS), D. Lgs. N. 117/2017, articolo 83, commi 1 e 2, ha modificato il sistema fiscale di deduzioni (dal reddito) e detrazioni (di imposte) riconosciute ai soggetti che effettuano erogazioni liberali alle APS Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il nuovo regime è applicabile alle APS come Libera, alle OdV Organizzazioni di Volontariato (con specifici vantaggi) e a favore di enti del terzo settore non commerciali, di cooperative sociali e imprese sociali a condizione che gli importi ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le agevolazioni sono in vigore in via transitoria dal gennaio 2018 solo per APS, OdV, Onlus e valgono per tutte quelle erogazioni liberali effettuate con mezzo tracciato: versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Non spettano pertanto per le erogazioni effettuate in contanti.
Le nuove misure agevolative non sono cumulabili tra loro né con analoghe misure in vigore prima dell’applicazione del CTS avvenuta il 3 agosto 2017.
Unica documentazione valida agli effetti fiscali è quella rilasciata dalla Banca o dall’Ufficio postale presso cui è effettuata l’operazione ovvero la ricevuta del versamento bancario o postale. In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, la documentazione da conservare è l’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Le diverse opportunità sono alternative: si può esercitare una sola deduzione o detrazione. La deduzione riduce il reddito imponibile; la detrazione riduce l’imposta da versare.
La DETRAIBILITA’ riduce l’importo dell’IRPEF da versare per le persone fisiche
La DEDUCIBILITA’ riduce il reddito sul quale calcolare IRPEF/IRES da versare
CTS – D. Lgs. 117/2017 – art. 83, co. 1
Soggetto IRPEF Persona fisica
DETRAIBILITA’ dall’imposta dovuta calcolata sul reddito netto fino al 30% dell’importo erogato e fino a 30mila euro per ciascun periodo d’imposta.
CTS – D. Lgs. 117/2017 – art. 83, co. 2
Soggetto IRPEF Persona fisica e Soggetto IRES Persona giuridica
DEDUCIBILITA’ dal reddito netto sul quale calcolare l’imposta dovuta fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.